Legge di Bilancio 2026
Incentivi fiscali per il solare termico
Installare un impianto solare termico nel 2026 costa molto meno grazie agli incentivi statali.
Per i collettori solari termici sono attivi tre canali: l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni e il Conto Termico 3.0.
I primi due sono detrazioni fiscali, il terzo è un contributo a fondo perduto. In questa pagina trovi nel dettaglio le detrazioni, con aliquote, massimali e requisiti aggiornati al 2026.
Il Conto Termico 3.0, che merita
un discorso a sé, è approfondito nella sua pagina dedicata.
I sistemi solari termici Pleion rispettano i requisiti tecnici richiesti dalla normativa sugli incentivi, così l'accesso a Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni risulta lineare:
- collettori con certificazione Solar Keymark;
- garanzie conformi ai requisiti minimi di legge;
- producibilità in linea con i valori minimi richiesti;
- supporto tecnico per la documentazione necessaria all'incentivo.
I tre incentivi fiscali per il solare termico in sintesi
Nel 2026 chi installa collettori solari termici può scegliere tra tre agevolazioni, non cumulabili sulla stessa spesa:
- Ecobonus: detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica. Aliquota 50% sull’abitazione principale, 36% sugli altri immobili. Massimale di detrazione 60.000 euro.
- Bonus Ristrutturazioni (Bonus Casa): detrazione per gli interventi edilizi che includono il rinnovo degli impianti. Stesse aliquote dell’Ecobonus, ma con un massimale di spesa più alto, fino a 96.000 euro.
- Conto Termico 3.0: contributo a fondo perduto erogato dal GSE, fino al 65% delle spese, accreditato direttamente sul conto corrente.
La scelta tra i tre dipende dalla situazione fiscale, dal tipo di intervento e dall’immobile. I nostri tecnici aiutano a individuare quello più conveniente.
Ecobonus 2026 per il solare termico
L’Ecobonus è la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, disciplinata dall’art. 14 del D.L. 63/2013.
L’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per usi domestici o industriali, rientra tra gli interventi agevolati. È lo strumento più adatto a chi punta direttamente all’efficientamento energetico, senza una ristrutturazione edilizia complessa.
Aliquote e massimale 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato le aliquote già in vigore nel 2025, differenziate in base alla
destinazione dell’immobile:
■ 50% per l’abitazione principale (proprietario o titolare di un diritto reale di godimento);
■ 36% per gli altri immobili (seconde case, locatari, comodatari).
Il massimale di detrazione è di 60.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Dal 2027, salvo proroghe, le aliquote scenderanno rispettivamente a 36% e 30%: chi pianifica l’intervento ha convenienza a non rimandare.
Chi può accedere
Possono accedere tutti i contribuenti che sostengono le spese e possiedono un diritto reale sull’immobile: proprietari, usufruttuari, locatari, comodatari.
A differenza del Bonus Ristrutturazioni, l’Ecobonus è agevolabile indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile e può essere utilizzato anche da una società titolare di reddito d’impresa.
Come funziona
L’importo si recupera in dichiarazione dei redditi in 10 anni. È obbligatorio il pagamento tramite bonifico parlante (bancario o postale dedicato alle detrazioni edilizie) e la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La mancata trasmissione all’ENEA comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Bonus Ristrutturazioni 2026 per il solare termico
Il Bonus Ristrutturazioni, detto anche Bonus Casa, è la detrazione per gli interventi di recupero edilizio disciplinata dall’art. 16-bis del DPR 917/86. L’installazione di un impianto solare termico è agevolabile con questo bonus quando rientra in un intervento di ristrutturazione edilizia su un immobile residenziale o prevalentemente residenziale, ad esempio insieme al rifacimento degli impianti.
Aliquote e massimale 2026
Dal 2025 le aliquote del Bonus Ristrutturazioni coincidono con quelle dell’Ecobonus: 50% per l’abitazione principale; 36% per gli altri immobili. La differenza sostanziale è il massimale di spesa, più alto: fino a 96.000 euro per unità immobiliare, contro i 60.000 euro di detrazione dell’Ecobonus. Anche questa detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo.
Quando conviene rispetto all’Ecobonus
Il Bonus Ristrutturazioni è la scelta naturale quando il solare termico fa parte di un cantiere di ristrutturazione più ampio, perché il tetto di spesa più alto consente di agevolare un investimento complessivo maggiore. L’Ecobonus resta invece più diretto e flessibile quando l’unico intervento è l’efficientamento energetico, ed è l’unica via per chi interviene su immobili non residenziali o per le società. I due bonus non sono cumulabili sulla stessa spesa: si sceglie quello più adatto al singolo intervento.
Conto Termico 3.0: contributo a fondo perduto
Oltre alle due detrazioni, per il solare termico è disponibile il Conto Termico 3.0, un contributo a fondo perduto erogato direttamente dal GSE che può coprire fino al 65% delle spese sostenute. A differenza di Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni, non è una detrazione fiscale spalmata in 10 anni, ma una somma accreditata sul conto corrente in tempi rapidi. È particolarmente vantaggioso per chi ha una capienza IRPEF bassa. Non è cumulabile con le detrazioni sulla stessa spesa. Approfondisci il Conto Termico 3.0 nella pagina dedicata.
Requisiti tecnici dei collettori solari
Per accedere agli incentivi, l’impianto deve rispettare requisiti tecnici precisi. I principali: certificazione Solar Keymark dei collettori solari termici; garanzia minima di 5 anni su collettori e bollitori, 2 anni su accessori e componenti elettrici/elettronici; producibilità specifica minima superiore a 300 kWht/m² anno per i collettori piani, a 400 kWht/m² anno per i collettori sottovuoto e a tubi evacuati, con riferimento alla località di Würzburg; installazione a regola d’arte conforme ai manuali e alle norme vigenti, con dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; edificio esistente e regolarmente accatastato. Per gli impianti con superficie dei collettori inferiore a 20 m², l’asseverazione tecnica può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche.
Domande frequenti
Tre: l’Ecobonus (detrazione 50%/36%, massimale 60.000 euro), il Bonus Ristrutturazioni (detrazione 50%/36%, massimale di spesa fino a 96.000 euro) e il Conto Termico 3.0 (contributo a fondo perduto fino al 65%). Non sono cumulabili sulla stessa spesa.
Le aliquote sono le stesse (50% prima casa, 36% altri immobili), ma cambiano massimale e ambito. L’Ecobonus ha un tetto di detrazione di 60.000 euro e si applica a interventi di efficientamento energetico su qualsiasi categoria catastale, anche per le società. Il Bonus Ristrutturazioni ha un massimale di spesa fino a 96.000 euro e riguarda il solare termico inserito in una ristrutturazione edilizia su immobile residenziale.
No, non sulla stessa spesa. Per l’installazione dei collettori solari si sceglie un solo incentivo. In un
cantiere più ampio è però possibile usare incentivi diversi su interventi e spese distinti, ad esempio
l’Ecobonus per il cappotto e il Conto Termico per il solare termico.
Scheda descrittiva trasmessa all’ENEA con codice CPID (per l’Ecobonus), asseverazione tecnica o dichiarazione del produttore per impianti sotto i 20 m², schede tecniche dei collettori, dichiarazione di conformità D.M. 37/08, fatture e ricevute dei bonifici parlanti.
